La Corte di Cassazione con la sentenza 26/01/2026 n. 1676 (III sezione) ha aderito al filone giurisprudenziale che interpretata in modo restrittivo la normativa sul diritto di prelazione agraria, escludendo dalla platea dei soggetti che godono di tale diritto le società di capitali, ancorchè con la qualifica di società agricole. Sono incluse invece, al ricorrere di specifici requisiti, le società di persone agricole e alcune società cooperative.