L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 108/2026, ha aderito alla tesi favorevole enunciata dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 16/2/2025 n. 3913, circa l’ammissibilità dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di un bene in stato di collabenza censito in categoria catastale F/2. Si ritiene sia necessario che il bene anche se non è abitabile al momento dell’acquisto, sia suscettibile di essere destinato ad abitazione e sia completato nel successivo triennio a seguito di interventi edilizi. Sono comunque richiesti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa.