Con una sentenza che ripercorre i precedenti orientamenti sulla questione, la Corte di Cassazione (20/05/2026 n. 15214, sezione V) esclude che siano invocabili le agevolazioni per la proprietà contadina per la compravendita di terreni affittati a terzi alla data dell’acquisto. Difetterebbe il requisito della conduzione e della conducibilità diretta del fondo.
