Secondo la Corte di Cassazione (sent. 6/2/2026 n. 2648, II sez. civ.) il beneficio di amministrazione di sostegno o è capace di testare o non lo è del tutto, non essendo ammessa la terza via, cioè quella della capacità di testare solo con l’assistenza del proprio amministratore. Nemmeno il giudice tutelare può modulare diversamente la capacità o meno di testare.