Il divieto di distribuzione utili previsto per le società start-up innovative dall’art. 25 L. 179/2012 porta a negare la possibilità che la medesima start-up possa remunerare con propri utili l’apporto di un terzo investitore con il quale aveva in precedenza concluso un contratto di associazione in partecipazione. La distribuzione degli utili è preclusa anche in questa ipotesi e, se realizzata, fa perdere i requisiti di start up innovativa alla società.