Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 6049/2023) la mera sostituzione del trustee non realizza una vicenda traslativa, ma un cambio di un soggetto che gestisce il patrimonio ricompreso nel TRUST. In questo senso anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.34/E/2022 per cui non ricorrono i requisiti per l’assoggettamento ad imposta di successione, essendo solo richieste le imposte di registro/ipotecaria/catastale in misura fissa.