con ordinanza n. 30346/2023 la Corte di Cassazione ribadisce la preclusione per l’Amministrazione Finanziaria della facoltà di riqualificare una vendita di fabbricato da demolire, come vendita di terreno edificabile, ai fini del diverso regime fiscale. Il principio vale anche se la ricostruzione non riassorbe tutta la capacità edificatoria residua del lotto.