La Corte di Cassazione (II sezione civile) con la sentenza n. 12813 dell’11 maggio 2023 afferma che il legittimario che rinuncia all’eredità può trattenere le donazioni a suo favore; quando operano i presupposti per la rappresentazione, incombe tuttavia in capo ai soggetti subentranti l’onere di imputare tali beni alla quota di legittima a favore degli stessi, e ciò ai sensi dell’art. 552 c.c., anche se questi beni non vanno direttamente a loro vantaggio ma del legittimario rinunciante.