La Corte di Cassazione (3/11/2021 n. 31490) conferma che il confinante coltivatore diretto che intende esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto del fondo debba necessariamente essere titolare di un fondo in “contiguità fisica” e non solo “funzionale”. Tale contiguità manca se i due fondi sono separati da un corso d’acqua demaniale.