Secondo la Corte di Cassazione (28/12/2021 n. 41791) il contratto di apertura di credito bancario non ha funzione di titolo esecutivo. Trattandosi di obbligazioni solo eventuali manca la certezza del diritto consacrato nel titolo esecutivo. La semplice messa a disposizione del fido non integra il suo utilizzo effettivo.