con sentenza del 26/1/2023 il Tribunale marchigiano ritiene che la prassi per cui gli effetti del fallimento di una società nei confronti dei terzi decorrono dalle ore 00.00 del giorno in cui la relativa sentenza è stata iscritta al Registro Imprese (retroattività fittizia che può sfasare la situazione reale anche di diverse ore), non possa valere a dirimere i conflitti con quei terzi che hanno concluso atti immobiliari soggetti ad un regime di pubblicità certo (la trascrizione, che ha data ed orario esatti).