16.2.2022 La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.5488, torna sul tema della donazione di somma di denaro perfezionata senza atto pubblico notarile, precisando la nullità del trasferimento avvenuto senza rispettare la forma necessaria, con il conseguente obbligo di restituzione dell’importo ricevuto da parte del donatario.