La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5488 del 18/2/2022, ribadisce che è nulla la donazione di denaro di non modico valore quando avviene senza atto pubblico notarile. In parole povere se la somma è ingente – e questo va valutato in base al patrimonio del donante – serve un atto notarile “solenne” (con 2 testimoni). Non basta il semplice trasferimento di denaro (con bonifico, consegna di contanti o assegno). Senza la forma giusta la donazione è nulla, così come le Sezioni Unite hanno già affermato nel 2017 (sentenza n. 18725).