Se il contraente ha indicato i suoi “eredi” quali beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita, il diritto alla prestazione spetta per contratto a chi riveste tale qualità in base all’astratta delazione ereditaria al momento della morte. Non incidono sulla determinazione dei beneficiari gli eventi successivi alla morte come la rinuncia all’eredità da parte di un chiamato, che quindi resta titolare del diritto alla prestazione assicurativa.