Per il Tribunale di Lecco (sent. 1771 del 4/4/2022) l’ordine di pagamento che un cliente impartisce alla propria banca a favore di un beneficiario da lui indicato, non è una donazione indiretta, bensì una “donazione tipica ad esecuzione indiretta”, soggetta alla forma dell’atto pubblico. L’attività di intermediazione della banca non sarebbe di per sé idonea a qualificare la transazione come donazione indiretta per la quale, come noto, non è richiesta la forma dell’atto pubblico solenne a pena di nullità.