Per la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1960/2024, l’aumento di capitale sociale oneroso realizzato con l’imputazione di un finanziamento soci non registrato, non è assoggettato ad imposta di registro per enunciazione. Opera la causa di non imponibilità ex art. 22 DPR 131/1986, per cui l’imposta non è dovuta se gli effetti delle disposizioni enunciate cessano in forza dell’atto che contiene l’enunciazione. Venendo impiegato nell’aumento il finanziamento cessa infatti i suoi effetti.