Per la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15587/2023, l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. non è proponibile verso il chiamato in possesso dei beni ereditari, per il quale vige già il termine trimestrale di cui all’art. 485 c.c.. Il possesso rilevante a questi fini non è solo quello immediato sorto al momento dell’apertura della successione, ma anche quello acquisito successivamente: in tal caso, i tre mesi previsti dall’art. 485 c.c. decorrono dall’inizio del possesso.